L’mpegno dell’A.N.PO.S.DI. - Da speranza a possibile realtà -
Per il riconoscimento di pari dignità tra i dialetti di origine locale e la lingua italiana.
SENATO DELLA REPUBBLICA – XVII Legislatura – Disegno di legge N. 2121
d’iniziativa della Senatrice VALENTINI e dei Senatori: Amati, Astorre, Fasiolo, Fornaro, Granaiola, Orru’, Pagliari, Pezzopane, Spilabotte, Sollo, Valdinosi, Vattuone.
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei dialetti di origine locale
Onorevoli colleghi,
viviamo nell’età della globalizzazione, e sappiamo che la sempre più forte interconnessione tra i popoli, specialmente a livello europeo, rappresenta una necessità e soprattutto una speranza. Ma non vogliamo che globalizzazione ed integrazione diventino sinonimo di omologazione. La nostra identità culturale, costituzionale e politica – che anche L’Unione Europea si impegna a rispettare nei trattati – è costituita, in buona parte, dalle tradizioni regionali e locali, vero e proprio patrimonio di civiltà. Ebbene, la presente proposta di legge si inserisce nel quadro del più generale impegno del parlamento nella valorizzazione delle risorse materiali e delle energie spirituali dei territori regionali e locali. La cultura italiana non può concepirsi se non a partire dalla storia degli enti che costituiscono la Repubblica. Di questa storia i sistemi linguistici locali rappresentano una delle principali manifestazioni. Ecco perché proponiamo di tutelare e valorizzare i dialetti, nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, sostenendo le attività ed i progetti concepiti a livello regionale, anche in collaborazione con gli enti locali, mediante l’istituzione di un apposito fondo. Occorre, in particolare, sostenere le iniziative di studio e ricerca sul nostro patrimonio letterario dialettale – dalla narrativa al teatro, dalla poesia al canto. I dialetti, come osservava Pier Paolo Pasolini, sono vere e proprie “lingue (…) qualche volta più ricche e complesse delle lingue dette nazionali”, provengono da costumi radicati nel profondo, sono capaci di tenere viva ed autentica la voce delle comunità locali. Tutelare i dialetti ed incentivarne lo studio – potrebbe chiedersi – non è forse anacronistico? Noi riteniamo fermamente di no e sosteniamo sia doveroso assumere iniziative concrete in proposito. I dialetti continuano a costituire veicolo di realizzazione della libertà di manifestazione di pensiero di cui all’Art. 21 della Costituzione. Ed oggi possiamo finalmente dire – ciò accade, in larga misura, senza danno per la diffusione della lingua nazionale. Da tempo si segnala tutto questo. È adesso il momento di passare dalle parole ai fatti, perché, come diceva Federico Fellini, “ dei tanti segni in cui la vita e la storia si coagulano, il dialetto è il riverbero più vivido, una sonora, incessante metafora da conservare”. Il disegno di legge si compone di 5 articoli. L’art. 1, comma 1, ne indica le finalità. Il comma 2 chiarisce, invece, cosa si intende per “dialetto”: deve trattarsi di un sistema linguistico effettivamente impiegato in una porzione di territorio nazionale ed essere riconoscibile come parte integrante del patrimonio storico e culturale della nostra Repubblica. Come accennato, si propone, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’istituzione di un Fondo nazionale per la tutela dei dialetti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell’Art. 2 la dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Le risorse stanziate sono destinate alle iniziative di cui all’art.3: studi e ricerche, realizzazione di sussidi all’attività didattica, iniziative scolastiche, corsi di formazione e di aggiornamento, seminari, convegni, iniziative culturali (editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali, espositive), spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche, ricerche e studi sulla toponomastica, ecc. La modalità di sostegno proposta è quella del cofinanziamento di progetti regionali. Ai sensi dell’Art. 4 le Regioni possono sviluppare tali progetti in collaborazione con i Comuni, Comunità montane, Province e Città metropolitane, stipulando convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca, pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici. Le Regioni possono inoltre assegnare borse di studio e premi per tesi di laurea. Infine l’Art. 5 contiene la clausola di copertura finanziaria.